Patente sicurezza cantieri: cosa prevede il DL PNRR bis
Dal 1 ottobre 2024 una nuova norma per assicurare la sicurezza nei cantieri . Vediamo i dettagli sulla patente per l'edilizia nella bozza del Decreto legge PNRR bis atteso in GU
Il consiglio dei ministri del 26 febbraio 2024 ha approvato lo schema di un nuovo decreto legge relativo all’attuazione del PNRR.
All’interno, anche a seguito dell’ultimo grave sciagura sul in un cantiere edile di Firenze sono state introdotte nuove misure in tema di lavoro per il rafforzamento delle tutele per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro . Sono previsti rafforzamenti dei controlli con finanziamenti per nuove assunzioni di ispettori e dell’interoperabilità delle banche dati interessate . Viene inoltre prevista un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti destinata certifica il rispetto delle norme antinfortunistiche in particolare per i soggetti che operano nei cantieri edili., sulla falsariga di quella delle patenti di guida .
Il decreto prevede tra l’altro che il sistema della patente a crediti possa essere ampliato ad altri settori
Vediamo come funzionerà la patente per la sicurezza dei cantieri, secondo la bozza di decreto (non ancora ufficiale, ricordiamo).
1) Patente edilizia per imprese e autonomi: decorrenza e requisiti
L’articolo 27 introduce l’obbligo per imprese e dei lavoratori autonomi a far data dal 1° ottobre 2024 ai fini dell’accesso ai cantieri edili del possesso di una patente rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro . Un decreto del Ministero del lavoro dovrà dettagliare le modalità di richiesta e di rilascio della patente entro 30 giorni dall’entra in vigore del DL PNRR BIS .
ATTENZIONE Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA di cui all’articolo 100, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
Lo schema di Decreto prevede siano necessari i seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:
- a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
- b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, o dal lavoratore autonomi, degli obblighi formativi specificati dall’articolo 37 del decreto;
- d) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
- e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- f) possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).
Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività salva diversa comunicazione notificata dalla competente sede dell’Ispettorato del lavoro.
2) Patente sicurezza cantieri edili: punti sospensione e modalità di recupero
La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione minima di 15 crediti.
La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati verso i titolari dalle autorità competenti per violazioni agli articoli del Yesto unico della sicurezza 81 2008 . In particolare sono previste le seguenti decurtazioni :
EVENTI | PUNTI TAGLIATI | |
---|---|---|
per accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I | 10 crediti | |
per accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI | 7 crediti | |
provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 3, comma 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: | 5 crediti | |
riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata morte del lavoratore | 20 crediti | |
riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata inabilità permanente | 15 crediti | |
un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: | 10 crediti |
SOSPENSIONE PATENTE EDILIZIA
Nei casi infortuni da cui derivi morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, l’Ispettorato del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi.
L’ispettorato nazionale del lavoro definirà i criteri, e le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Gli atti ed i provvedimenti emanati in relazione al medesimo accertamento ispettivo non potranno comportare una decurtazione superiore a 20 crediti.
L’amministrazione che ha formato gli atti e i provvedimenti definitivi deve dare notizia, entro trenta giorni dalla notifica:
- ai destinatari, e
- alla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, la quale procede entro 30 giorni dalla comunicazione alla decurtazione dei crediti.
I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza di corsi di formazione , da parte del soggetto titolare
Ciascun corso consente di riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
I crediti riacquistati non possono superare complessivamente il numero di 15.
Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti previa trasmissione alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell’attestato di frequenza di uno dei corsi la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti .
Il punteggio è inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30.